Lo Statuto

 

1) DEFINIZIONI Ai fini del presente Statuto e per brevità di dizione: la "Associazione denominata PRO LOCO SARONNO" viene denominata "Associazione"; la "PRO LOCO SARONNO" viene denominata "Pro Loco".

2) COSTITUZIONE E' costituita l'Associazione denominata "PRO LOCO SARONNO" essa è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge in materia.

3) CARATTERISTICHE a) L'associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. b) Si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e ha facoltà di assumere lavoratori dipendenti e Avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.

4) DURATA E LIMITI GIURISDIZIONALI La durata della Pro Loco è illimitata ed i suoi limiti giurisdizionali verranno stabiliti fatta salva la sfera di azione delle PRO LOCO confinanti.

5) SCOPI Lo scopo istituzionale della Pro Loco è di promuovere in ogni forma e con ogni mezzo la conoscenza, la tutela, la valorizzazione, la fruizione in termini di conservazione delle risorse ambientali, storiche, culturali ed artistiche del territorio e della comunità che su di esso risiede, onde promuoverne la crescita sociale. In via esemplificativa e non esaustiva rientrano quindi nei compiti della Pro Loco: a) svolgere opera di aggregazione delle persone e degli Enti che, a titolo volontaristico, condividono i principi e le finalità dell'Associazione e intendono impegnarsi per la loro realizzazione; b) svolgere e/o promuovere ricerche atte ad approfondire la conoscenza e la tutela del-la risorse del territorio e della collettività insediatavi, diffondendone i risultati per una loro rispettosa fruizione; c) fare opera di educazione e di formazione sui temi della storia, della geografia, delle usanze, delle tradizioni, dell'arte, della cultura locale, ivi compresa la collaborazione alla crescita di idonee professionalità; d) organizzare manifestazioni in genere e, in particolare, convegni, incontri, fiere, escursioni atte a promuovere la comunità e il suo sviluppo sociale, incentivando la consapevolezza a partecipare alla vita collettiva; e) operare per la diffusione delle problematiche ambientali e per la formazione di una specifica sensibilità, con particolare riferimento alle realtà locali; tali azioni saranno rivolte specialmente ai giovani in collaborazione anche con le istituzioni scolastiche; f) sensibilizzare la collettività verso lo sviluppo e la crescita dell'attività turistica, rivolta sia all'ambito locale sia alle realtà esterne, soprattutto in termini di qualità; g) promuovere e partecipare ad azioni di tutela in ogni sede e in ogni grado, ivi comprese le sedi amministrative e giudiziarie.

6) SOCI a) L 'iscrizione alla Pro Loco è aperta a tutti i cittadini residenti nel Comune di Saronno e alle persone fisiche comunque interessate a collaborare per la realizzazione degli "scopi" di cui al precedente art. 5). Possono inoltre essere Soci Enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali e solidaristici o che comunque si identificano con quelli della Pro Loco: b) Si distinguono in "Soci Fondatori" "Soci Ordinari" e "Soci Onorari". SOCI FONDATORI La qualità di "Socio Fondatore" viene acquisita da chi si è fattivamente adoperato per la costituzione dell'Associazione stessa. Fa parte dell'Associazione vita natural durante. La qualifica di "Socio Fondatore" risulta dall'elenco generale dei Soci. SOCI ORDINARI La qualifica di "Socio Ordinario" viene acquisita all'atto del normale versamento della quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione; la stessa deve essere versata "pena la decadenza dell'iscrizione" entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta d'iscrizione all'Associazione o, per i rituali rinnovi, entro il 31 marzo. SOCI ONORARI La qualifica di "Socio Onorario" può essere conferita a quelle persone eminenti nelle discipline ambientali, architettoniche, urbanistiche, mediche, giuridiche ed economiche cui la Pro Loco ritiene di tributare tale investitura. Possono essere "Soci onorari": q alte personalità, insigni per pubblico riconoscimento; q persone che abbiano reso segnalati servigi alla Pro Loco. I "Soci Onorari" sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo, non hanno voto deliberativo nelle Assemblee e non sono eleggibili a cariche sociali. c) Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si ripropone e l'impegno di approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti. d) Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa tramite lettera raccomandata A.R. o comunicazione scritta consegnata a mano in Sede e) In presenza di gravi motivi, oltre che per mancato o ritardato pagamento della quota associativa, il Socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.. Nel caso che l'escluso non condivida la ragione dell'esclusione, egli ha diritto di far riesaminare la sua posizione dall'Assemblea Generale dei Soci.

7) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Sono organi della Pro Loco: · Il Presidente; · il vice Presidente; · l'Assemblea dei Soci; · il Segretario; · il Tesoriere; · il Consiglio di Amministrazione; · il Collegio dei Revisori dei Conti.

8) L'ASSEMBLEA DEI SOCI a) L'Assemblea dei Soci, organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti gli aderenti alla Pro Loco risultanti in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'anno in cui l'Assemblea viene convocata. b) Tutti i Soci hanno diritto, di presenziare alle assemblee ordinarie e straordinarie. c) Hanno diritto di intervento, di voto e ad essere eletti i "Soci Fondatori" e i "Soci Ordinari" a condizione che, all'atto della convocazione dell'Assemblea, abbiano almeno 6 (sei) mesi di anzianità di iscrizione e abbiano compiuto la maggiore età. d) L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 31 gennaio, per l'approva-zione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Inoltre, sia in sede "ordinaria" sia "straordinaria" è convocata dal Presidente ogni qual volta ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, ovvero da almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica, ovvero ancora dal Col-legio dei Revisori dei Conti. e) In sede "ordinaria" l'Assemblea è regolarmente costituita "in prima convocazione "con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e delibera a maggioranza di voti. In seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. f) In sede "straordinaria" l'Assemblea è regolarmente costituita "in prima convocazione "con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci. In seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora, l'Assemblea è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. Le deliberazioni in entrambe le convocazioni dovranno essere pari ai due terzi dei presenti. g) E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente a un Socio; è vietato il cumulo delle deleghe nel numero superiore a uno e non sono ammessi voti per corrispondenza. h) L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. In questo caso il Presidente può scegliere tre scrutatori tra i presenti. All'Assemblea spettano i seguenti compiti: in sede ordinaria: · provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti; · fissare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'entità delle annuali quote associative; · delineare il programma annuale dell'Associazione; · approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione; · deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi; · deliberare ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione del Consiglio di Amministrazione. in sede straordinaria: · deliberare sulle modifiche al presente Statuto; · deliberare sul trasferimento della sede della Pro Loco; · deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio; · deliberare ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione. i) L'Assemblea, sia "ordinaria" sia "straordinaria", è convocata con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, mediante invito da inviarsi a tutti i Soci a mezzo del normale servizio postale. In caso di comprovata urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 10 (dieci) giorni. j) Di dette riunioni viene redatto verbale, debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori qualora vi siano state votazioni a scrutinio segreto. k) Le deliberazioni assembleari saranno rese note a tutti gli Associati previa affissione nella Sede Sociale.

9) IL PRESIDENTE a) Il Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i membri del Consiglio stesso, rappresenta legalmente la Pro Loco di fronte ai terzi e anche in giudizio. Dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. b) In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o da altro Consigliere allo scopo delegato dal Presidente. c) Al Presidente, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e da1 Consiglio di Amministrazione, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta, compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tale caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la notifica del suo operato. d) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

10) IL VICE PRESIDENTE Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

11) IL SEGRETARIO a) Il Segretario, eletto dal Consiglio di Amministrazione, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e coadiuva il Presidente e il Consiglio di Amministrazione nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. b) Il Segretario cura la tenuta del libro dei verbali dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

12) IL TESORIERE Il Tesoriere, eletto dal Consiglio di Amministrazione, cura la gestione della cassa del-l'Associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone "dal punto di vista contabile "il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

13) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE a) La Pro Loco è amministrata dal Consiglio di Amministrazione nominato dell'Assemblea ed è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 10 (dieci) membri, compreso il Presidente. b) I consiglieri di amministrazione durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili e da tale nomina non consegue loro alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. c) Dello stesso Consiglio di Amministrazione fanno parte di diritto 3 (tre) membri eletti, con la qualifica di consigliere comunale, nel Consiglio Comunale di Saronno e nominati con apposita delibera del Consiglio stesso, di cui 1 (uno) appartenente alla minoranza consiliare. d) In caso di dimissioni o decesso di un membro del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso provvederà a cooptare un nuovo membro sottoponendo la decisio-ne di ratifica nella successiva Assemblea ordinaria. e) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso. f) Per quanto concerne le modalità per la convocazione del Consiglio, salvo che non sia prevista una determinata periodicità, si provvederà a darne avviso ai diretti inte-ressati "con congruo anticipo "a mezzo del normale servizio postale o tramite telefax oppure con altro idoneo mezzo di comunicazione. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare dal processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che lo redige.

14) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI a) Il Collegio dei Revisori dei Conti, scelti anche tra i non Soci, si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo). Nel suo seno il Collegio nomina il Presidente del Collegio stesso. b) L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere. c) Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione. d) I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze del Collegio stesso, par-tecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione con facoltà di parola ma senza diritto di voto. Verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

15) PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE a) Il patrimonio della Pro Loco è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pub-blici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, dal ricavato dell'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente. b) Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate: · delle quote associative annualmente stabilite; · dei redditi derivanti dal suo patrimonio; · degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività. c) Ferma restante che l'adesione alla Pro Loco non comporta obblighi di finanziamento e di esborso ulteriori rispetto alla prevista quota annua, è comunque facoltà dei Soci elargire contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di eventuali particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario. d) Le quote associative e le elargizioni di cui al precedente sub c) non sono trasmissibili, non sono rimborsabili al socio versante nonché agli eredi o aventi causa; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato. e) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quota indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particola-re né per successione a titolo universale.

16) BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO a) Gli esercizi della Pro Loco chiudono il 31 dicembre di ogni anno. b) In tempo utile, comunque nei termini previsti dal precedente art. 8 sub d), il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sot-toporre all'approvazione dell'Assemblea. c) I bilanci debbono restare depositati presso la Sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a dispo-sizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

17) AVANZI DI GESTIONE a) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. b) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ovvero di qualunque altra attività eventualmente esercitata.

18) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE a) Lo scioglimento della Pro Loco potrà essere pronunciato solamente dall'Assemblea Straordinaria dei Soci la cui deliberazione, in questo caso, dovrà essere approvata da almeno i due terzi degli iscritti. b) I beni acquisiti dall'Associazione con il concorso finanziario specifico e prevalentemente della Regione o di Ente Pubblico sono devoluti ad altra Associazione avente gli stessi fini, ovvero all'ente turistico eventualmente subentrante o "in difetto" alla civica Amministrazione Comunale di Saronno.

19) REGOLAMENTO INTERNO Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto verranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei Soci.

20) RINVIO Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge.

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